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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

1) Premessa e nozione di pacchetto turistico
Premesso che:
a) il decreto legislativo n. 111 del 17/03/95 di attuazione della direttiva 90/314/CE dispone a protezione del consumatore che l’organizzazione ed il venditore del pacchetto, cui il consumatore si rivolge, debbano essere in possesso dell’autorizzazione amministrativa all’espletamento della loro attività (art. 3/1 lett. A d.lgs. 111/95)
b) il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita del pacchetto turistico (ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 111/95), che è documento indispensabile per accedere eventualmente al Fondo di garanzia di cui all’art. 18 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.

La nozione di “pacchetto turistico” (art. 2/1 d.lgs. 111/95) è la seguente:
i pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti ed offerti in vendita ad un prezzo forfettario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:
a) trasporto
b) alloggio
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis)…. Che costituiscano parte significativa del “pacchetto turistico”.

2) Fonti legislative
Il contratto di compravendita di pacchetto turistico è regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole consegnate al consumatore nella documentazione di viaggio. Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà altresì disciplinato dalle disposizioni – in quanto applicabili – della L. 27/12/1977 n. 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23/04/1970 nonché dal sopraccitato Decreto legislativo 111/95.


3) Informazione obbligatoria – scheda tecnica
BUTTERFLY di S. Limata – Estremi dell’autorizzazione amministrativa Regione Campania 000367 Aut. Reg. 17/01/97
Polizza Assicurativa n° 18788
Europe Assistance per la responsabilità civile.

Validità Gennaio 2007 – Dicembre 2007

Quota Iscrizione:
Inclusa assicurazione Infortuni, Medico No-Stop,  Danneggiamento Bagagli € 15 per persona (bambini fino a 10 anni € 10).

4) Prenotazioni

La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore riceverà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico.
Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico del d.lgs. 111/95, in tempo utile prima dell’inizio del viaggio.

5) Pagamenti
All’atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto pari al 25% dell’ammontare totale  del pacchetto turistico; il saldo dovrà essere effettuato almeno 30 giorni prima della partenza. Per le prenotazioni in epoca successiva a tale termine il saldo dovrà essere versato al momento della prenotazione in un’unica soluzione.
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausole risolutiva espressa tale da determinare, da parte dell’agenzia intermediaria o dell’organizzatore la risoluzione di diritto. 

6) Prezzo
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato  fino a 20 gironi prima della partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:
? Costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
? Diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
? Tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data riportata nella scheda tecnica.
Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfettario nelle percentuali riportate nella medesima.

7) Recesso del consumatore
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
? Aumento del prezzo di cui al precedente art. 6 in misura superiore al 10%;
? Modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili  come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma  prima della partenza e non accettata dal consumatore.
Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:
? Ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
? Alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro 7 giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso.
Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzazione si intende accettata. Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma  verrà addebitato al netto dell’acconto versato di cui all’art. 5/1° comma il costo di gestione pratica, e l’importo della penale nella misura di seguito indicata:
Penali di annullamento
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate dall’art. 7/1° comma delle Condizioni generali di contratto di vendita dei pacchetti turistici, saranno addebitate, indipendentemente dal pagamento dell’acconto oltre al costo individuale di gestione pratica, le seguenti penali:
? 10% della quota di partecipazione sino a 30 giorni lavorativi prima della partenza;
? 30% della quota di partecipazione da 29 a 20  giorni lavorativi prima della partenza;
? 50% della quota di partecipazione da 19 a 10 giorni lavorativi prima della partenza;
? 75% della quota di partecipazione da 9 a 5 giorni lavorativi prima della partenza;
? 100% oltre tale termine.
Le suddette penali si applicano ai pacchetti turistici con voli di linea, con voli noleggiati o a tariffa speciale IT, ai pacchetti turistici con altri mezzi di trasporto ed ai servizi di solo soggiorno.

8) Modifica o annullamento del pacchetto turistico prima della partenza
Nell’ipotesi in cui, prima della partenza, l’organizzatore comunichi per iscritto la propria impossibilità di fornire uno o più dei servizi oggetto del pacchetto turistico, proponendo una soluzione alternativa, il consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata  o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostitutivo proposto ( ai sensi del 2° e 3° comma del precedente art. 7).
Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel catalogo o nel programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato.
Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore che annulla ( ex art. 1469 bis n. 5 Cod. Civ. ), restituirà al consumatore il doppio di quanto  pagato ed incassato dall’organizzatore.
La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dal precedente art. 7, 4° comma, qualora fosse egli ad annullare.

9) Modifiche dopo la partenza

L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire, per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati nel contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le soluzioni fossero di valore inferiore a quelle previste, rimborsarlo in maniera equivalente a tale differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione proposta dall’organizzazione venga rifiutata dal consumatore per validi e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà, senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originariamente previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alla disponibilità del mezzo e dei posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

10) Sostituzioni

Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a. l’organizzatore ne sia informato per iscritto entro 4 giorni lavorativi prima della data prefissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazioni in merito alle generalità del cessionario;
b. il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione corretta del servizio (ex art.10 d.lgs.111/95) ed in particolare i requisiti relativi a passaporto, visti e certificati sanitari;
c. il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione. Il cedente ed il cessionario sono inoltre solidamente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi d cui alla lettera c) del presente articolo. In relazione ad alcune tipologie di servizi, può verificarsi che un terzo fornitore di servizi non accetti la modifica del nominativo del cessionario, anche se effettuata entro il termine di cui al precedente punto a).  L’organizzatore non sarà pertanto responsabile dell’eventuale mancata accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata dall’organizzatore alle parti interessate prima della partenza.

11) Obblighi dei partecipanti

I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno tenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzazione, nonché ai regolamenti o disposizioni amministrative e legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere a tutti i danni che l’organizzatore dovesse riscontrare e subire a causa dell’inadempimento rispetto a quanto sopra citato.
Il consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti di terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio applicato al diritto di surrogazione.
Il consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore, per iscritto all’atto della prenotazione, particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità di viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.

12) Classificazione alberghiera

La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti pubbliche autorità dei paesi cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo una propria descrizione della struttura tale da permettere al consumatore un proprio personale metro di giudizio su entità e livello della struttura ricettiva.

13) Regime di responsabilità

L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell’inadempimento totale  parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, si che le stesse vengano prestate da lui personalmente sia da terzi fornitori di servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative dal consumatore nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura di quanto previsto in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previste dalle leggi o convenzioni sopra citate e previste.


14) Limiti del risarcimento

Il risarcimento dovuto dall’organizzatore per danni alla persona non può in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità: e precisamente la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato all’Aja nel 1955; la Convenzione di Berna sul trasporto ferroviario (CIV); la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sul contratto di viaggio per ogni ipotesi di responsabilità dell’organizzatore. In ogni caso l’importo risarcitorio non può superare l’importo di “2000 Franchi oro Germinal” per danni alle cose previsto dall’art.13 n°2 CCV e di Franchi 5000 oro Germinal per qualsiasi altro danno e per quelli stabiliti dall’art. 1783 Cod. Civ.

15) Obbligo di assistenza

L’organizzatore è tenuto a prestare misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o contratto.
L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle proprie responsabilità (artt. 13 e 14) quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa da fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da caso fortuito o di forza maggiore.

16) Reclami o denunce

Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinchè l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.
Il consumatore può altresì sporgere reclamo tramite invio di una raccomandata con avviso di ricevimento all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data di rientro presso la località di partenza.

17) Assicurazione spese di annullamento e di rimpatrio

La sottoscrizione di tale polizza assicurativa  è considerata obbligatoria, a tutela del consumatore stesso, ed è regolata a latere.
Il consumatore all’atto di sottoscrizione della domanda di prenotazione potrà alternativamente:
a) stipulare la polizza di assicurazione sottopostagli insieme con la domanda, corrispondendo il premio relativo (che gli verrà integralmente rimborsato in caso di mancata accettazione della domanda);
b) fornire dimostrazione scritta di avvenuta stipulazione da parte sua di altra polizza con il medesimo oggetto, alle medesime condizioni e con i medesimi massimali assicurativi.

18) Fondo di garanzia

E’ istituito presso la Direzione Generale per il Turismo del Ministero delle Attività Produttive il Fondo Nazionale di garanzia cui il consumatore può rivolgersi (ai sensi dell’art. 21 D. lgs. 111/95) in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o dell’organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze:
a) Rimborso del prezzo versato
b) Suo rimpatrio in caso di viaggi all’estero
Il fondo deve altresì fornire una immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore.
Le modalità di intervento sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri


ADDENDUM Condizioni generali di contratto di vendita di singoli servizi turistici

A. Disposizioni normative

I contratti aventi oggetto la offerta di solo servizio di trasporto, di soggiorno ovvero di qualunque separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico. Sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art.1, n.3 e n.6; artt. Da 12 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione nonche dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto del contratto.

B. Condizioni di contratto

A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 4 I° comma; art. 5, art. 7; art. 8; art. 9; art. 10 I° comma; artt. 11, 15, 17. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio etc.) va pertanto  intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici.

Foro Competente
Per ogni controversia, sarà competente il Foro di Benevento.

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art16 della Legge 269/98 - La Legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile anche se gli stessi sono commessi all'estero.


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